Cittadinanza italiana

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Guida
informativa

  • Diventare cittadini italiani: diritti, doveri e integrazione

    Il termine cittadinanza indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è in particolare uno status, denominato civitatis, al quale l’ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici.  In Italia il moderno concetto di cittadinanza nasce al momento della costituzione dello Stato unitario ed è attualmente disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91.


    La cittadinanza italiana si acquista iure sanguinis, cioè se si nasce o si è adottati da cittadini italiani.  Esiste una possibilità residuale di acquisto iure soli, se si nasce sul territorio italiano da genitori apolidi o se i genitori sono ignoti o non possono trasmettere la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di provenienza.


    La cittadinanza può essere richiesta anche dagli stranieri che risiedono in Italia da almeno dieci anni e sono in possesso di determinati requisiti. In particolare il richiedente deve dimostrare di avere redditi sufficienti al sostentamento, di non avere precedenti penali, di non essere in possesso di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.


    Si può diventare cittadini italiani anche per matrimonio. La 'cittadinanza per matrimonio' è riconosciuta dal prefetto della provincia di residenza del richiedente.


    Diverso è parlare di cittadinanza europea che non è uno status che si acquisisce. Ogni cittadino di un Paese membro della Ue, oltre alla cittadinanza del paese di origine, gode della cittadinanza europea.Secondo la testuale dizione del trattato di Maastricht (TUE), è cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.


    La cittadinanza dell'Unione europea comporta una serie di norme e diritti ben definiti, che si possono raggruppare in quattro categorie:


    la libertà di circolazione e di soggiorno su tutto il territorio dell'Unione;

    il diritto di votare e di essere eletto alle elezioni comunali e a quelle del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza;

    la tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro in un paese terzo nel quale lo Stato di cui la persona in causa ha la cittadinanza non è rappresentato;

    il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo e ricorsi al mediatore europeo.

    Fonte: www.interno.gov.it

  • Concessione della cittadinanza italiana per residenza sul territorio italiano ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91 del 5/02/1992

    1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:

    a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c);

    b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione ;

    c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;

    d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;

    e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;

    f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

    2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.


    La legge di conversione 1° dicembre 2018 n. 132 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, prevede il requisito della conoscenza della lingua italiana per i richiedenti la cittadinanza italiana per residenza.

    Fonte:http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/

  • Acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio con cittadino italiano ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91 del 5/02/1992

    Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.


    I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.


    Ai prefetti è attribuita la competenza ad adottare provvedimenti in materia di concessione o diniego della cittadinanza nei confronti di cittadini stranieri coniugi di cittadini italiani residenti in Italia.


    La competenza è, invece, del Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, qualora il coniuge straniero abbia la residenza all'estero, e del Ministro dell’Interno nel caso sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.


    La legge di conversione 1° dicembre 2018 n. 132 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, prevede il requisito della conoscenza della lingua italiana per i richiedenti la cittadinanza italiana per matrimonio.

    Fonte:http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/

  • Revoca della cittadinanza

    La legge prevede alcuni casi in cui può venir meno lo status di cittadino italiano.


    Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge 1° dicembre 2018 n. 132 ha introdotto all’art. 10 bis della legge 5/02/1992, n. 91 l’istituto della revoca della cittadinanza nei casi espressamente previsti dall’art. 10 bis della citata legge n. 91/1992.

    Fonte: https://www.interno.gov.it

  • Riacquisto della cittadinanza

    La cittadinanza italiana si può riacquistare su domanda.

    Fonte: https://www.interno.gov.it

  • RIFERIMENTI NORMATIVI

    D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge 1° dicembre 2018 n. 132

    Legge 15 luglio 2009, n.94. Regolamento recante disposizioni in materia di intermediari finanziari

    Legge 5 febbraio 1992, n. 91. Nuove norme sulla cittadinanza

    DPR 12 ottobre 1993, n. 572. Regolamento di esecuzione

    DPR 18 aprile 1994, n. 362 Regolamento dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana

    Ultimo aggiornamento:venerdì 7 giugno 2019, ore 15:24

    Fonte: https://www.interno.gov.it

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